La misura “Parco Agrisolare” prevede la selezione e il finanziamento di interventi che consistono nell’acquisto e posa in opera di pannelli fotovoltaici sui tetti di fabbricati strumentali all’attività delle imprese beneficiarie. Unitamente a tale attività, possono essere eseguiti uno o più interventi di riqualificazione dei fabbricati ai fini del miglioramento dell’efficienza energetica delle strutture quali, la rimozione e lo smaltimento dell’amianto dai tetti, la realizzazione dell’isolamento termico dei tetti e/o la realizzazione di un sistema di aerazione.

Il sostegno agli investimenti si sostanzia nell’erogazione di un contributo a fondo perduto (c.d. “in conto capitale”) nei limiti delle intensità di aiuto indicate nell’Allegato A del Decreto.

I destinatari della misura sono le aziende agricole attive nella produzione agricola primaria, le aziende agricole attive nel settore della trasformazione di prodotti agricoli, nonché le aziende agricole attive nel settore della trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli.


Soggetti beneficiari

Ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del Decreto, sono possono essere Soggetti Beneficiari:

  1. gli imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;
  2. le imprese agroindustriali;
  3. indipendentemente dai propri associati, le cooperative agricole che svolgono attività di cui all’articolo 2135 del codice civile e le cooperative o loro consorzi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228.

Intensità del contributo

Le risorse destinate al finanziamento dei suddetti interventi ammontano a 1.500 milioni di euro a valere sui fondi del PNRR, Missione 2, Componente 1, Investimento 2.2., suddivise nel seguente modo:

  • 1.200 milioni di euro sono destinati alla realizzazione degli interventi realizzati dalle aziende agricole attive nella produzione agricola primaria;
  • 150 milioni di euro sono destinati agli interventi realizzati dalle aziende agricole attive nel settore della trasformazione di prodotti agricoli;
  • 150 milioni di euro sono destinati agli interventi realizzati dalle aziende agricole attive nella trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli.

Un importo pari ad almeno il 40 per cento delle predette risorse è destinato al finanziamento di progetti da realizzare nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. La domanda va presentata attraverso Piattaforma informatica (Portale) predisposta dal GSE.

In particolare, ai sensi dell’Allegato A del Decreto, per gli interventi da realizzare nelle aziende attive nel settore della produzione primaria e in quelle attive nel settore della trasformazione di prodotti agricoli, l’intensità massima del contributo riconoscibile è pari:

  • al 50% delle spese ammissibili, per gli interventi da realizzare nelle Regioni meno sviluppate (Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna)
  • al 40% delle spese ammissibili, per le altre Regioni.

Per gli interventi da realizzare nelle aziende attive nel settore della produzione primaria, l’intensità del contributo può essere maggiorata di 20 punti percentuali nel caso in cui:

  • il Soggetto Beneficiario si configuri come giovane agricoltore o agricoltore insediato nei cinque anni precedenti la data della domanda di aiuto (data di presentazione della Proposta), così come risultante dalle informazioni contenute nel Registro delle Imprese;
  • l’investimento ricada in zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici ai sensi dell’articolo 32 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 così come individuate dal D.M. n. 591685 dell’11/11/2021.

Per gli interventi da realizzare nelle aziende attive nel settore della trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli, indipendentemente dalla Regione di appartenenza, l’intensità massima riconoscibile è pari al 30% delle spese ammissibili, maggiorata di 20 punti percentuali, per gli aiuti concessi alle piccole imprese, 10 punti percentuali, per gli aiuti concessi alle medie imprese e 15 punti percentuali, per investimenti effettuati nelle zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all’art. 107, par. 3, lett. a).


Interventi e spese ammissibili al bando

Per richiedere il contributo previsto dal Decreto, l’impianto fotovoltaico deve essere di nuova costruzione e con potenza di picco complessiva (espressa in kWp) non inferiore a 6 kWp e non superiore a 500 kWp. Si specifica che non sono ammissibili progetti di realizzazione di impianti fotovoltaici di nuova costruzione di potenza nominale complessiva superiore a 500 kWp, anche se suddivisi in specifiche sezioni.

Si segnala che possono essere ammessi ai contributi previsti dal Decreto “Parco Agrisolare” esclusivamente i progetti di realizzazione di impianti fotovoltaici la cui energia elettrica prodotta sarà destinata a soddisfare il fabbisogno energetico della azienda agricola nella titolarità del Soggetto Beneficiario (cosiddetti impianti in regime di cessione parziale/autoconsumo). Come previsto dall’art. 2, comma 3 del Decreto, per le aziende agricole attive nella produzione agricola primaria (Tabella 1A dell’Allegato A del Decreto) e per le aziende operanti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli in agricoli (Tabella 2A dell’Allegato A del Decreto), gli impianti fotovoltaici sono ammissibili agli aiuti se l’obiettivo è quello di soddisfare il fabbisogno energetico dell’azienda e se la loro capacità produttiva non supera il consumo medio annuo combinato di energia termica ed elettrica dell’azienda agricola, compreso quello familiare. 

Per “fabbisogno energetico dell’azienda” si intende il fabbisogno energetico delle utenze elettriche e termiche che insistono sul medesimo sito produttivo/unità locale in cui è ubicato il fabbricato/edificio/manufatto destinatario dell’intervento da realizzare.

Possono essere finanziate le spese:

  • per l’acquisto e la posa di moduli fotovoltaici, inverter, software di gestione, ulteriori componenti di impianto;
  • sistemi di accumulo;
  • fornitura e messa in opera dei materiali necessari alla realizzazione degli interventi;
  • costi di connessione alla rete.

La spesa massima ammissibile per singola Proposta, ivi inclusi gli eventuali interventi complementari, non può essere superiore ad € 750.000,00 (euro settecentocinquantamila/00). Ogni singolo Soggetto Beneficiario può richiedere l’accesso al contributo per più progetti, ma con una spesa massima ammissibile complessiva, comunque, non superiore ad € 1.000.000,00 (euro un milione/00).

Il GSE, verificata la coerenza degli importi di spesa dichiarati e l’ammissibilità della Proposta, provvede a definire l’importo del contributo che è possibile riconoscere al Soggetto Beneficiario, fermo restando che l’importo effettivo del contributo da riconoscere in fase di fine lavori (Fase 2) verrà ridefinito sulla base dei reali costi sostenuti dal Soggetto Beneficiario e non potrà comunque essere superiore a quanto riconosciuto in fase di ammissione della Proposta.

L’articolo 6, comma 5, del Decreto precisa che non sono ammissibili i costi relativi all’investimento sostenuti per:

  • servizi di consulenza continuativi o periodici o connessi alla consulenza fiscale, alla consulenza legale o alla pubblicità;
  • acquisto di beni usati;
  • acquisto di beni in leasing;
  • acquisto di beni e prestazioni non direttamente identificabili come connessi all’intervento di efficienza energetica o all’installazione dell’impianto per la produzione da fonti rinnovabili;
  • acquisto di dispositivi per l’accumulo dell’energia prodotta da impianti fotovoltaici già esistenti;
  • lavori in economia;
  • pagamenti a favore di soggetti privi di partita IVA;
  • prestazioni gestionali;
  • acquisto e modifica di mezzi di trasporto;

Congiuntamente alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico, è possibile realizzare uno o più interventi di riqualificazione edile ed energetica della copertura del manufatto sul quale lo stesso è installato:

  • rimozione e smaltimento dell’amianto/eternit dai tetti, in conformità alla normativa nazionale di settore vigente;
  • realizzazione dell’isolamento termico dei tetti;
  • realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d’aria).

Il caricamento delle proposte sarà possibile dal 27 settembre fino al 27 ottobre 2022.

Le agevolazioni verranno concesse mediante una procedura a sportello sino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Di Salvatore Abbate


La nuova garanzia per la liquidità – In sintesi

Destinatari: Imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria; imprese agroindustriali; cooperative agricole o loro consorzi

Scadenza: Il portale per la presentazione delle domanda sarà operativo dal 27 settembre 2022 al 27 ottobre 2022, con sportello sino ad esaurimento delle risorse disponibili

Tipologia di aiuto: Contributo a fondo perduto in conto capitale; fino al 50% delle spese ammissibili per interventi nelle Regioni meno sviluppate (Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna), fino al 40% per tutte le altre regione


Immagine in evidenza di Nuno Marques su Unsplash

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