Il codice della crisi d’impresa sancisce che ad attivare la composizione negoziata della crisi è su sia lo stesso imprenditore, quindi su base volontaria; tuttavia, gli organi controllo devono vigilare ed eseguire inviti ad attivare la composizione negoziata quando ne ricorrono i presupposti. È inoltre previsto che AdE, INPS, INAIL e Agente della Riscossione provvedano ad inviare delle segnalazioni all’impresa e agli organi di controllo quando i debiti non pagati superano una determinata soglia. Difatti l’art. 25-novies del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) “Segnalazioni dei creditori pubblici qualificati” stabilisce che l’INPS, l’AdE, l’INAIL, e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione segnalano all’imprenditore e, ove esistente, all’organo di controllo (Collegio sindacale) a mezzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, mediante raccomandata la presenza di segnali di squilibrio economico finanziario, in particolare:

  • per l’INPS, il ritardo di oltre novanta giorni nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore al 30% di quelli dovuti nell’anno precedente e all’importo di euro 15.000, mentre per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati, all’importo di euro 5.000;
  • per l’INAIL, l’esistenza di un debito per premi assicurativi scaduto da oltre novanta giorni e non versato superiore all’importo di euro 5.000;
  • per l’Agenzia delle Entrate, l’esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all’imposta sul valore aggiunto, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, superiore all’importo di euro 5.000;
  • per l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, l’esistenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni, superiori, per le imprese individuali, all’importo di euro 100.000, per le società di persone, all’importo di euro 200.000 e, per le altre società, all’importo di euro 500.000.

Prima dell’entrata in vigore del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, infatti, le banche erano poco interessate alla situazione debitoria verso fisco ed enti previdenziali, anche perchè l’impresa poteva adottare vari strumenti deflattivi e di rateizzazione delle esposizioni erariali e contributive; ora, invece, poiché la lettera di segnalazione arriva molto tempo prima che l’impresa riceva l’avviso bonario o la cartella di pagamento e possa quindi rateizzare il debito in venti rate trimestrali o in settantadue rate come prevede la normativa sulla riscossione, accade che anche le banche per erogare il credito dovranno chiedere maggiori informazioni sulla posizione fiscale e contributiva e forse monitorare se il cliente non abbia ricevuto l’invito alla composizione negoziata.

Gli istituti di credito potrebbero a questo punto non vedere di buon occhio la composizione negoziata della crisi d’impresa, anche perché una volta attivata la procedura non potranno più sospendere e revocare gli affidamenti bancari concessi all’imprenditore. Per tale motivo molto probabilmente le banche tenderanno ad analizzare tutte le esposizioni maggiormente a rischio e limitare i rapporti con la clientela prima che questi accedano alla composizione negoziata, anche perché una buona percentuale delle aziende che attiva la composizione negoziata, chiede di attuare anche le misure protettive con efficacia anche sulle banche.

Di Salvatore Abbate


Immagine un evidenza di Markus Spiske su Unsplash

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