In data 15 luglio 2022, sulla Gazzetta Ufficiale n. 164 è stata pubblicata la Legge n. 91/2022, la quale ha convertito il D.L. n. 50/2022 definito “Decreto Aiuti”, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.

Cospicuo spazio all’interno della legge è stato destinato al mondo dell’agricoltura e della pesca attraverso supporti finanziari e azioni volte ad accelerare l’utilizzo di energie rinnovabili.

Analizzando il contenuto, l’art. 3-bis, D.L. n. 50/2022, proroga al secondo trimestre 2022 il credito di imposta di cui all’art. 18, D.L. n. 21/2022, pari al 20% delle spese sostenute per gli acquisti di carburante per l’esercizio esclusivo della pesca attraverso un supporto per complessivi 23 milioni di euro.

Semplificazioni sono state introdotte per la realizzazione di impianti atti alla produzione di energia rinnovabile, infatti l’art. 6, D.L. n. 50/2022, estende anche agli impianti di produzione di biometano la disposizione che qualifica idonee le aree agricole entro i 500 metri da zone industriali, artigianali e commerciali, le cave e miniere e le aree adiacenti entro 300 metri alla rete autostrade.

Inoltre, per i beni e paesaggi sottoposti a tutela e/o di notevole interesse pubblico, il limite di distanziamento e stato fissato a sette chilometri per gli impianti eolici e un chilometro per quelli fotovoltaici.

Infine, con l’obiettivo di aumentare la capacità produttiva di energia elettrica rinnovabile, l’art. 8, D.L. n. 50/2022, prevede che nell’applicazione degli orientamenti Europei per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020, alle imprese del settore agricolo, zootecnico e agroindustriale sia consentito realizzare impianti fotovoltaici sulle coperture delle proprie strutture produttive aventi potenza eccedente il consumo medio annuo di energia elettrica, compreso quello familiare. È poi consentita la vendita in rete dell’energia elettrica prodotta.

Addentrandosi nelle misure finanziarie introdotte, l’art. 19, D.L. n. 50/2022, rifinanzia il Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura con una dotazione di 20 milioni di euro per l’anno 2022.

L’articolo successivo prevede, previa autorizzazione della Commissione Europea, che possano essere ammesse alla garanzia diretta di ISMEA, con copertura al 100%, i nuovi finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari e altri soggetti abilitati alla concessione del credito a favore di PMI agricole e della pesca che abbiano registrato un incremento dei costi per l’energia, per i carburanti o per le materie prime nel corso del 2022.

I vincoli per poter godere di tali benefici prevedono che i finanziamenti erogati debbano prevedere l’inizio del rimborso del capitale non prima di ventiquattro mesi dall’erogazione, avere una durata fino a centoventi mesi e un importo non superiore al 100% dell’ammontare complessivo dei sopraindicati costi, come risultante dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia, o da altra idonea documentazione, prodotta anche mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà e, comunque, non superiore a 35.000 euro.

Con il progressivo allentamento delle misure restrittive atte a contrastare la diffusione del virus da Covid – 19, l’art. 25-bis, D.L. n. 50/2022, prevede il riconoscimento di un buono, del valore massimo di 10.000 euro, a favore delle imprese aventi sede operativa nel territorio nazionale che partecipano alle manifestazioni fieristiche Internazionali di settore organizzate in Italia, di cui al calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, a far data dal 16 luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2022.

Con un taglio generico, e stato inserito l’incremento dal 20% al 25% relativo alla percentuale del credito di imposta previsto dall’art. 4, D.L. n. 21/2022, a favore delle c.d. imprese non gasivore.

Il bonus è riconosciuto sulla spesa sostenuta per l’acquisto del gas, consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, nel momento in cui prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero pubblicati dal Gestore dei Mercati Energetici, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Di Davide De Luca


Immagine in evidenza di Austin Kehmeier su Unsplash

Share via
Copy link
Powered by Social Snap