Cos’è il regime de minimis?

Il regime de minimis ricomprende tutti gli aiuti finanziari di piccola entità, non distorsivi della concorrenza sul mercato, che sono concessi da enti pubblici alle imprese o alle organizzazioni operanti nel territorio dello Stato membro. Questi aiuti di modesta entità, definiti per l’appunto aiuti “de minimis”, non hanno l’obbligo di essere notificati alla Commissione Europea e, pertanto, sono esonerati dal controllo di quest’ultima.

Questa tipologia di aiuti permette agli Stati membri di sostenere particolari settori di attività o imprese di qualsiasi dimensione (purchè siano rispettati i massimali previsti dai regolamenti europei), tramite procedure di concessione semplificate e velocizzate.

Rientrano all’interno di questo regime diverse tipologie di aiuti, come:

  • Esenzioni fiscali;
  • Finanziamenti a tasso agevolato;
  • Sostegni all’esportazione;
  • Garanzie o indennità a condizioni favorevoli;
  • Sussidi diretti alle imprese.

Il plafond massimo previsto dai regolamenti europei

I regolamenti che legiferano tale regime di aiuti sono stati oggetto di variazioni e ampliamento nel corso degli anni 2023 e 2024. I precedenti regolamenti europei (regolamento UE n. 1407/2013; regolamento n. 1408/2013 per il settore agricolo della produzione primaria; regolamento EU n. 717/2014 per il settore di trasporti di merci su strada e il settore della pesca e dell’acquacoltura; regolamento n. 360/2012 per le imprese che forniscono servizi di interesse economico generale “SIEG”) sono ora stati aggiornati, per allinearli alle nuove necessità delle imprese, al contesto economico in continuo cambiamento e all’incremento dell’inflazione:

  • con il regolamento UE n. 2831/2023 la Commissione Europea ha deciso di incrementare il plafond massimo degli aiuti de minimis concedibili nell’ultimo triennio alle imprese, portandolo da € 200.000 ad € 300.000; la nuova soglia è entrata in vigore già a partire dal 1° gennaio 2024. Tale regolamento non trova applicazione nell’ambito delle aziende attive nella produzione primaria e del settore della pesca e dell’acquacoltura. Ricadono in tale regolamento, invece, tutte le imprese agricole attive nei settori della trasformazione dei prodotti agricoli, della pesca e della commercializzazione.
  • con il recente regolamento UE n. 3118/2024 la Commissione Europea ha deciso di incrementare il plafond massimo degli aiuti de minimis concedibili alle imprese attive nel settore agricolo della produzione primaria, portandolo da € 25.000 ad € 50.000. Il nuovo regolamento, che è entrato in vigore dal 16 dicembre 2024, rimarrà valido fino al 31 dicembre 2032.
  • Con modifica del 4 ottobre 2023, la Commissione Europea ha deciso di incrementare il plafond massimo degli aiuti de minimis concedibili alle imprese attive nel settore della pesca e dell’acquacoltura (regolamento UE n. 717/2014), portandolo da € 30.000 ad € 40.000. Il regolamento in questione rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 2029.

Il concetto di “impresa unica” e la modalità di determinazione del plafond massimo

Per la determinazione del plafond massimo degli aiuti de minimis la Commissione Europea ha introdotto il concetto di “impresa unica”: questo vuol dire che per la determinazione degli aiuti deve essere presa in considerazione sia l’impresa beneficiaria dell’agevolazione che le altre eventuali imprese collegate a quest’ultima e rientranti all’interno dello stesso stato membro (che costituiscono, in questo modo, un’impresa unica).

La verifica del plafond massimo verrà effettuato considerando gli ultimi tre esercizi solari (e non più gli ultimi tre esercizi finanziari, come invece avveniva nel passato), con decorrenza dal momento in cui l’aiuto de minimis viene accordato all’impresa (viene preso come riferimento la data della delibera di concessione dell’aiuto, indipendentemente dalla data di erogazione dell’aiuto).

Questa modalità di determinazione del rispetto del plafond prende il nome di “rolling basis”, in quanto il triennio di riferimento per la verifica della soglia massima non è fisso, ma varia di anno in anno.


RNA e consultazione degli aiuti de minimis concessi

Per la verifica del plafond massimo la Commissione Europea ha previsto la creazione di un Registro Nazionale degli Aiuti di Stato per ciascun Stato membro (RNA, in Italia).

Ad oggi, per la verifica degli aiuti de minimis del comparto agricolo, è necessario effettuare la consultazione di due differenti registri:

  • Il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA);
  • La sezione “Consultazione Trasparenza” del portale SIAN, accessibile direttamente dal sito del SIAN.

All’interno di questi due registri, oltre ad essere segnalati gli aiuti de minimis, sono anche pubblicizzati tutte le altre tipologie di aiuti concessi alle imprese dagli enti pubblici, come ad esempio gli aiuti erogati nell’ambito del Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di stato (TF Covid-19, TF Conflitto Russia-Ucraina).

Con il nuovo regolamento de minimis approvato, la Commissione Europea si è posta l’obiettivo di creazione di un unico registro centrale a livello nazionale o dell’Unione, per ridurre gli oneri amministrativi a carico degli agricoltori e aumentare la trasparenza. Le informazioni inserite nel registro centrale dovranno riportare:

  • l’identificazione del beneficiario;
  • la data di concessione;
  • l’importo dell’aiuto;
  • il soggetto erogante;
  • lo strumento di aiuto;
  • il settore interessato sulla base della classificazione statistica delle attività economiche nell’Unione (classificazione NACE).

Foto di Jan Kopřiva su Unsplash

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