Introduzione al modello CER in ambito agro-energetico
Le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) rappresentano un paradigma innovativo per il settore agricolo, offrendo agli operatori del comparto opportunità concrete di diversificazione energetica ed economica. Il Decreto Legislativo 199/2021, in attuazione della Direttiva UE 2018/2001, ha definito il quadro normativo che consente la costituzione di soggetti giuridici autonomi per la condivisione virtuale di energia elettrica rinnovabile attraverso la rete nazionale di distribuzione.
La configurazione CER si distingue dai tradizionali modelli di autoproduzione energetica per la possibilità di aggregare multiple unità produttive e di consumo, connesse alla medesima cabina primaria, creando un sistema di condivisione energetica che supera i vincoli fisici dell’autoconsumo diretto. Questa caratteristica risulta particolarmente rilevante per le aziende agricole, tradizionalmente caratterizzate da fabbisogni energetici distribuiti territorialmente e variabili stagionalmente.
Requisiti tecnico-normativi per l’adesione delle imprese agricole
La partecipazione delle aziende agricole alle CER è subordinata al rispetto di specifici requisiti dimensionali e strutturali. Il framework normativo limita la partecipazione alle piccole e medie imprese (PMI), per le quali l’adesione alla CER non deve costituire attività commerciale principale. Questa disposizione tutela la natura comunitaria dell’iniziativa, impedendo distorsioni competitive da parte di operatori energetici specializzati.
Le aziende agricole possono partecipare alle CER in diverse configurazioni:
- Come produttori, attraverso impianti fotovoltaici, eolici o a biomasse di proprietà
- Come consumatori, condividendo i fabbisogni energetici aziendali
- In modalità mista produttore-consumatore (prosumer)
La localizzazione degli impianti deve rispettare il vincolo territoriale della cabina primaria, verificabile attraverso la Mappa interattiva delle cabine primarie del GSE. Questo requisito geografico può influenzare significativamente le strategie di aggregazione territoriale delle aziende agricole.
Strutture giuridiche e governance delle CER agricole
La costituzione di una CER richiede la definizione di uno statuto che specifichi l’oggetto sociale prevalente di fornire benefici ambientali, economici e sociali alla comunità locale, escludendo finalità speculative. Per le aziende agricole, questa caratteristica può tradursi in vantaggi multipli: riduzione dei costi energetici, diversificazione del reddito aziendale e contributo alla sostenibilità ambientale territoriale. La governance della CER deve garantire partecipazione aperta e volontaria, mantenendo per ciascun membro i diritti di cliente finale, inclusa la libertà di scelta del fornitore energetico. Il diritto di recesso, pur riconosciuto, può prevedere corrispettivi proporzionali agli investimenti condivisi, aspetto rilevante nella pianificazione finanziaria aziendale.
Meccanismi di incentivazione e sostenibilità economica
Il sistema di incentivazione delle CER prevede due componenti principali: il corrispettivo di valorizzazione ARERA, calcolato sull’energia autoconsumata, e la tariffa premio riconosciuta sull’energia condivisa. Questi meccanismi garantiscono flussi di cassa prevedibili, elementi fondamentali per la valutazione della convenienza economica degli investimenti.
I produttori degli impianti possono inoltre valorizzare tutta l’energia immessa in rete vendendola a mercato o richiedendone il ritiro al GSE tramite il servizio del Ritiro Dedicato (RID).
Per le aziende agricole ubicate in comuni sotto i 50.000 abitanti, il PNRR prevede contributi in conto capitale fino al 40% dei costi di investimento, con dotazione complessiva di 2,2 miliardi di euro. Questa misura risulta strategica per il settore agricolo, caratterizzato da elevata presenza in contesti rurali e periurbani.
I parametri tecnici per l’accesso ai contributi PNRR includono:
- Potenza massima degli impianti: 1 MW
- Completamento lavori entro il 30 giugno 2026
- Entrata in esercizio entro 24 mesi dal completamento
- Rispetto dei principi DNSH (Do No Significant Harm).
Il perimetro e gli impianti di una CER
Le Comunità Energetiche Rinnovabili gestiscono configurazioni multiple con punti di prelievo/immissione localizzati nell’area della medesima cabina primaria. La Mappa interattiva facilita la verifica territoriale. Sono ammessi impianti rinnovabili con accumuli, anche da produttori terzi non membri, purché sotto controllo della CER.
Le spese ammissibili nei casi di CER e gruppi di autoconsumatori nei comuni fino a 50.000 abitanti
Sono ammissibili le seguenti voci di spesa, nel limite del costo di investimento massimo di riferimento indicato nel Decreto CACER:
- realizzazione di impianti a fonti rinnovabili (a titolo di esempio: componenti, inverter, strutture per il montaggio, componentistica elettrica, etc.)
- fornitura e posa in opera dei sistemi di accumulo
- acquisto e installazione macchinari, impianti e attrezzature hardware e software, comprese le spese per la loro installazione e messa in esercizio
- opere edili strettamente necessarie alla realizzazione dell’intervento
- connessione alla rete elettrica nazionale
- studi di prefattibilità e spese necessarie per attività preliminari, ivi incluse le spese necessarie alla costituzione delle configurazioni
- progettazioni, indagini geologiche e geotecniche il cui onere è a carico del progettista per la definizione progettuale dell’opera
- direzioni lavori, sicurezza
- collaudi tecnici e/o tecnico-amministrativi, consulenze e/o supporto tecnico-amministrativo essenziali all’attuazione del progetto
Le spese di cui alle lettere da f) a i) sono finanziabili in misura non superiore al 10% dell’importo ammesso a finanziamento.
Impatti tecnologici e agronomici
L’integrazione delle CER nelle strategie aziendali agricole può catalizzare processi di innovazione tecnologica. L’installazione di impianti fotovoltaici su coperture di stalle, magazzini e serre può ottimizzare l’utilizzo degli spazi senza compromettere la superficie agricola utile. Le tecnologie di accumulo, ammissibili ai contributi, consentono di migliorare l’autoconsumo e di fornire servizi di regolazione alla rete. L’agrivoltaico rappresenta una frontiera emergente, consentendo la coesistenza di produzione energetica e coltivazioni attraverso soluzioni tecniche innovative che preservano la funzionalità agronomica dei terreni.
Prospettive operative e considerazioni strategiche
L’implementazione delle CER richiede valutazioni multidisciplinari che considerino aspetti energetici, economici, normativi e agronomici. La pianificazione deve contemplare i profili di consumo aziendali, le caratteristiche climatiche locali per la produzione rinnovabile e le opportunità di integrazione con altre aziende del territorio.
La scadenza per le domande PNRR (30 novembre 2025) impone tempistiche serrate per la progettazione e autorizzazione degli impianti. Le aziende agricole interessate devono avviare immediatamente le procedure di valutazione tecnico-economica, considerando i tempi necessari per la costituzione della CER e l’ottenimento dei titoli autorizzativi.
Le CER rappresentano un’opportunità strategica per il settore agricolo nella transizione verso modelli energetici sostenibili, combinando benefici economici diretti con contributi alla decarbonizzazione del sistema energetico nazionale. Per maggiori approfondimenti, si rimanda al sito web del GSE, in cui sono contenute tutte le informazioni di dettaglio su gruppi di autoconsumatori e comunità di energia rinnovabile.